Ordinanza 117/1999 (ECLI:IT:COST:1999:117)
Massima numero 24583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
24/03/1999; Decisione del
24/03/1999
Deposito del 02/04/1999; Pubblicazione in G. U. 14/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 117/99. SANZIONI AMMINISTRATIVE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AVVERSO UN'ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA DALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO - IMPOSSIBILITA' PER IL PRETORE DI CONDANNARE IL RICORRENTE, IN CASO DI SOCCOMBENZA, AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - DEDOTTA <> - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHE' DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INIDONEITA' DEL MECCANISMO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI, INTRODOTTO NEL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO, A FUNGERE DA 'TERTIUM COMPARATIONIS' - NON PERTINENZA, IN CONCRETO, DEL PARAMETRO DELL'ART. 97 COST. - DISCREZIONALITA' SPETTANTE AL LEGISLATORE NEL DETTARE LE NORME PROCESSUALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 117/99. SANZIONI AMMINISTRATIVE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AVVERSO UN'ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA DALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO - IMPOSSIBILITA' PER IL PRETORE DI CONDANNARE IL RICORRENTE, IN CASO DI SOCCOMBENZA, AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - DEDOTTA <
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza, nel caso di specie, del parametro dell'art. 97 Cost., che attiene unicamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo - la Corte ha piu' volte riconosciuto l'ampia discrezionalita' spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, col solo limite della non irragionevole predisposizione degli strumenti di tutela. Peraltro, il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilita' di conseguire la ripartizione delle spese processuali consenta alla parte di difendere meglio la sua posizione. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v. S. n. 385/1997, 'ex plurimis'. - Riguardo alla discrezionalita' spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, cfr., tra le altre, S. n. 295/1995. - V., altresi', S. nn. 79/1997 e 53/1998, nelle quali si afferma - alla stregua della univoca giurisprudenza della Corte - che <>.
- V., inoltre, S. nn. 119/1969 e 196/1982.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza, nel caso di specie, del parametro dell'art. 97 Cost., che attiene unicamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo - la Corte ha piu' volte riconosciuto l'ampia discrezionalita' spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, col solo limite della non irragionevole predisposizione degli strumenti di tutela. Peraltro, il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilita' di conseguire la ripartizione delle spese processuali consenta alla parte di difendere meglio la sua posizione. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v. S. n. 385/1997, 'ex plurimis'. - Riguardo alla discrezionalita' spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, cfr., tra le altre, S. n. 295/1995. - V., altresi', S. nn. 79/1997 e 53/1998, nelle quali si afferma - alla stregua della univoca giurisprudenza della Corte - che <
- V., inoltre, S. nn. 119/1969 e 196/1982.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 0
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 91
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte