Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Carenza di un'adeguata motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 112003).
La carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato è causa di inammissibilità delle questioni sollevate. (Precedente: S. 30/2021 - mass. 43625).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Potenza in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., dell'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939 e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, limitandosi a una sintetica elencazione delle disposizioni costituzionali che si ritengono violate e compendiando tali affermazioni con una lacunosa citazione di stralci della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale).