Sentenza 371/2001 (ECLI:IT:COST:2001:371)
Massima numero 26621
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 22/11/2001; Pubblicazione in G. U. 28/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Agricoltura - Norme commerciali dell’olio di oliva - Regolamento governativo emanato in attuazione di normativa comunitaria - Attribuzione al ministro delle politiche agricole e forestali della competenza relativa ai previsti controlli nonché del potere di fissare le modalità di attuazione - Lesione delle attribuzioni costituzionali della provincia di trento (ricorrente) - Conseguente annullamento dell’atto impugnato - Efficacia della pronuncia adottata anche nei confronti della provincia di bolzano - Assorbimento di ogni ulteriore censura.
Agricoltura - Norme commerciali dell’olio di oliva - Regolamento governativo emanato in attuazione di normativa comunitaria - Attribuzione al ministro delle politiche agricole e forestali della competenza relativa ai previsti controlli nonché del potere di fissare le modalità di attuazione - Lesione delle attribuzioni costituzionali della provincia di trento (ricorrente) - Conseguente annullamento dell’atto impugnato - Efficacia della pronuncia adottata anche nei confronti della provincia di bolzano - Assorbimento di ogni ulteriore censura.
Testo
Non spetta allo Stato adottare, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, l’art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 recante norme regolamentari per l’attuazione del regolamento comunitario n. 2815/98 (relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva) e conseguentemente tale articolo è annullato nella parte in cui si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano. Detta disposizione, che attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di provvedere ai controlli previsti dal regolamento comunitario n. 2815/98 e il potere di fissare con suo decreto le relative modalità di attuazione, determina, infatti, una stabile alterazione dell’assetto delle competenze quale è delineato dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria, inconciliabile, in particolare, con l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, a norma del quale, nelle materie di competenza propria delle Province autonome, la legge - e, a fortiori, una fonte secondaria - “non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione”. L’accoglimento del ricorso della Provincia di Trento deve produrre i suoi effetti anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della piena equiparazione delle due Province autonome relativamente alle attribuzioni di cui si tratta.
- Sulla competenza regionale e provinciale all’attuazione di regolamenti comunitari nelle materie di loro competenza, v. sentenze (qui richiamate) n. 398/1998, n. 126/1996; n. 284/1989; n. 433/1987; n. 304/1987.
- Sulla non consentita interferenza, da parte di regolamenti governativi, con l’esercizio di competenze attribuite alle regioni e alle province autonome, v. sentenze (tutte richiamate) n. 84/2001; n. 209/2000; n. 420/1999; n. 352/1998; n. 250/1996.
Non spetta allo Stato adottare, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, l’art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 recante norme regolamentari per l’attuazione del regolamento comunitario n. 2815/98 (relativo alle norme commerciali dell’olio di oliva) e conseguentemente tale articolo è annullato nella parte in cui si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano. Detta disposizione, che attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di provvedere ai controlli previsti dal regolamento comunitario n. 2815/98 e il potere di fissare con suo decreto le relative modalità di attuazione, determina, infatti, una stabile alterazione dell’assetto delle competenze quale è delineato dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria, inconciliabile, in particolare, con l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, a norma del quale, nelle materie di competenza propria delle Province autonome, la legge - e, a fortiori, una fonte secondaria - “non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione”. L’accoglimento del ricorso della Provincia di Trento deve produrre i suoi effetti anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della piena equiparazione delle due Province autonome relativamente alle attribuzioni di cui si tratta.
- Sulla competenza regionale e provinciale all’attuazione di regolamenti comunitari nelle materie di loro competenza, v. sentenze (qui richiamate) n. 398/1998, n. 126/1996; n. 284/1989; n. 433/1987; n. 304/1987.
- Sulla non consentita interferenza, da parte di regolamenti governativi, con l’esercizio di competenze attribuite alle regioni e alle province autonome, v. sentenze (tutte richiamate) n. 84/2001; n. 209/2000; n. 420/1999; n. 352/1998; n. 250/1996.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
27/10/1999
n. 458
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
co. 1