Ordinanza 372/2001 (ECLI:IT:COST:2001:372)
Massima numero 26622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
19/11/2001; Decisione del
19/11/2001
Deposito del 22/11/2001; Pubblicazione in G. U. 28/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Giudizio per risarcimento del danno - Danni causati da militari (marinai della us navy) in “libera uscita” - Esclusione della legittimazione passiva dello stato ospitato (nella specie, stati uniti d’america) - Assunta limitazione del diritto alla prova della parte danneggiata nonché disparità di trattamento, sul piano processuale, dei cittadini italiani - Genericità nella prospettazione dei termini del fatto - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo civile - Giudizio per risarcimento del danno - Danni causati da militari (marinai della us navy) in “libera uscita” - Esclusione della legittimazione passiva dello stato ospitato (nella specie, stati uniti d’america) - Assunta limitazione del diritto alla prova della parte danneggiata nonché disparità di trattamento, sul piano processuale, dei cittadini italiani - Genericità nella prospettazione dei termini del fatto - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui ha ratificato l’art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nel corso di una controversia instaurata contro gli Stati Uniti d’America e contro tre marinai in “libera uscita”, autori materiali di un danneggiamento, per ottenere l’affermazione della responsabilità solidale dei convenuti e la loro condanna al risarcimento del danno. Infatti, l’ordinanza di rimessione indica i termini della vicenda oggetto del giudizio 'a quo' in modo del tutto generico e senza indicare a quale delle due ipotesi previste dal paragrafo 5 dell’art. 8 della Convenzione di Londra la vicenda giudicata si dovrebbe ricondurre.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui ha ratificato l’art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nel corso di una controversia instaurata contro gli Stati Uniti d’America e contro tre marinai in “libera uscita”, autori materiali di un danneggiamento, per ottenere l’affermazione della responsabilità solidale dei convenuti e la loro condanna al risarcimento del danno. Infatti, l’ordinanza di rimessione indica i termini della vicenda oggetto del giudizio 'a quo' in modo del tutto generico e senza indicare a quale delle due ipotesi previste dal paragrafo 5 dell’art. 8 della Convenzione di Londra la vicenda giudicata si dovrebbe ricondurre.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/11/1955
n. 1335
art. 2
co.
Convenzione di Londra sullo statuto delle forze armate
19/06/1951
n. 0
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte