Sentenza 252/1999 (ECLI:IT:COST:1999:252)
Massima numero 24781
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  11/06/1999;  Decisione del  11/06/1999
Deposito del 23/06/1999; Pubblicazione in G. U. 30/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24780


Titolo
SENT. 252/99 B. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - DELIBERA DI INSINDACABILITA' DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, EX ART. 68, PRIMO COMMA, COST., RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI PER CUI L'ON. MARCO BOATO E' STATO CONVENUTO IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO PER RISARCIMENTO DI DANNI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO, NEI CONFRONTI DELLA CAMERA, IN SEGUITO ALL'ESITO POSITIVO DELLA FASE DELIBATIVA, CON RICORSO DEL GIUDICE ADITO - RILEVATA APPARTENENZA DEL SUDDETTO PARLAMENTARE, ALL'EPOCA DELLE CONTESTATE DICHIARAZIONI, NON ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, MA AL SENATO, CON CONSEGUENTE COMPETENZA DI QUESTO, E NON DI QUELLA, A PRONUNCIARSI NEL CASO SULLA INSINDACABILITA' - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO, SENZA PRECLUSIONE, PERALTRO, DELL'ESERCIZIO DEI POTERI TUTTORA SPETTANTI IN PROPOSITO SIA AL SENATO CHE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale civile di Milano, con ricorso notificato l'11 marzo 1998, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 20 marzo 1997 - con cui la Camera ha statuito che i fatti per i quali l'on. Marco Boato e' stato convenuto in giudizio dinanzi a quel Tribunale dal dott. Guido Salvini, per risarcimento di danni, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - deve essere dichiarato inammissibile. Invero, all'epoca dei fatti in questione (febbraio 1990) l'on. Boato non era -come ora- membro della Camera, ma del Senato, e pertanto competente a pronunciarsi sulla eccepita insindacabilita', secondo i principi da osservarsi in materia, non era la Camera, ma il Senato. La inammissibilita' del proposto conflitto - che la inesistenza, nella specie, di una delibera del Senato rende necessaria - lascia tuttavia impregiudicato il potere di questo di deliberare in argomento; cosi' come resta impregiudicato quello dell'autorita' giudiziaria di giudicare sui fatti, e anche di valutare autonomamente la loro riconducibilita' alle funzioni parlamentari e di contrastare eventualmente una diversa valutazione del Senato - se e quando sopravvenga - con il conflitto di attribuzione.

- V. la precedente massima A. Per l'ammissibilita' del conflitto in oggetto, ma solo in sede delibativa e provvisoria, v. O. n. 37/1998.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  20/03/1997  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte