Ordinanza 375/2001 (ECLI:IT:COST:2001:375)
Massima numero 26626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/11/2001; Decisione del
19/11/2001
Deposito del 22/11/2001; Pubblicazione in G. U. 28/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili - Ritenuta posizione di un limite ulteriore alla derogabilità del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Erroneità del presupposto interpretativo assunto - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Dibattimento - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili - Ritenuta posizione di un limite ulteriore alla derogabilità del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Erroneità del presupposto interpretativo assunto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui consente la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari solo quando ne è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti, la disposizione censurata, che disciplina l’oggettiva impossibilità di procedere all’assunzione dell’atto, non è applicabile - contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo' in base ad erronea interpretazione - alla situazione oggetto del giudizio principale concernente la mera incapacità dedotta dal teste di richiamare alla memoria il contenuto dell’atto assunto durante le indagini preliminari.
- Sull’applicabilità dell’art. 512 cod. proc. civ., con riferimento ad una diversa situazione di fatto comportante l’impossibilità di ripetizione per infermità sopravvenuta, v. citata ordinanza n. 20/1995.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui consente la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari solo quando ne è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti, la disposizione censurata, che disciplina l’oggettiva impossibilità di procedere all’assunzione dell’atto, non è applicabile - contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quo' in base ad erronea interpretazione - alla situazione oggetto del giudizio principale concernente la mera incapacità dedotta dal teste di richiamare alla memoria il contenuto dell’atto assunto durante le indagini preliminari.
- Sull’applicabilità dell’art. 512 cod. proc. civ., con riferimento ad una diversa situazione di fatto comportante l’impossibilità di ripetizione per infermità sopravvenuta, v. citata ordinanza n. 20/1995.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 512
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte