Nome - In genere - Disciplina del cognome - Nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona - Intreccio fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori - Effetti dell'attribuzione - Acquisizione dello status filiationis. (Classif. 161001).
Nella disciplina del cognome si realizza l'intreccio fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza tra i genitori. Il cognome, infatti, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati.
Il nome è autonomo segno distintivo della identità personale nonché tratto essenziale della personalità, riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost. e, dunque, come diritto fondamentale della persona umana. (Precedenti: S. 286/2016 - mass 39316; S. 268/2002 - mass 27097; S. 120/2001 - mass 26183; S. 297/1996 - mass 22689; S. 13/1994 - mass 20206).
Il momento attributivo del cognome di regola è legato all'acquisizione dello status filiationis. Ne consegue che il cognome, quale fulcro - insieme al prenome - dell'identità giuridica e sociale, collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona. Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori. La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale, infatti, è la rappresentazione dello status filiationis: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali. (Precedente: S. 286/2016 - mass 39316).