Ordinanza 367/2001 (ECLI:IT:COST:2001:367)
Massima numero 26617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 16/11/2001; Pubblicazione in G. U. 21/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati militari - Reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia - Fatto commesso da militare per cause estranee al servizio in danno di pubblico ufficiale - Mancata esclusione della punibilità - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza alla luce della intervenuta abrogazione del reato comune di oltraggio a pubblico ufficiale - Questione risolvibile dal rimettente nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi - Manifesta inammissibilità.
Reati militari - Reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia - Fatto commesso da militare per cause estranee al servizio in danno di pubblico ufficiale - Mancata esclusione della punibilità - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza alla luce della intervenuta abrogazione del reato comune di oltraggio a pubblico ufficiale - Questione risolvibile dal rimettente nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 189 e 199 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non escluderebbero la punibilità per insubordinazione con ingiuria o con minaccia relativamente a fatti compiuti da un militare per cause estranee e non collegabili al servizio da lui prestato ma inerenti al servizio di pubblico ufficiale svolto dalla persona offesa dal reato. Infatti, la lettera della legge non conduce a un’interpretazione obbligata nel senso prospettato dal rimettente, sicché la proposizione della questione di legittimità costituzionale si configura, impropriamente, come strumento rivolto a promuovere un’interpretazione della legge alla quale non è precluso al giudice stesso di pervenire, nell’esercizio di poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 189 e 199 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non escluderebbero la punibilità per insubordinazione con ingiuria o con minaccia relativamente a fatti compiuti da un militare per cause estranee e non collegabili al servizio da lui prestato ma inerenti al servizio di pubblico ufficiale svolto dalla persona offesa dal reato. Infatti, la lettera della legge non conduce a un’interpretazione obbligata nel senso prospettato dal rimettente, sicché la proposizione della questione di legittimità costituzionale si configura, impropriamente, come strumento rivolto a promuovere un’interpretazione della legge alla quale non è precluso al giudice stesso di pervenire, nell’esercizio di poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice penale militare di pace
n. 0
art. 189
co.
codice penale militare di pace
n. 0
art. 199
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte