Ordinanza 368/2001 (ECLI:IT:COST:2001:368)
Massima numero 26618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 16/11/2001; Pubblicazione in G. U. 21/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Opponibilità del solo titolo anteriore (non al pignoramento, ma) all’anno di iscrizione a ruolo del tributo - Omesso preliminare esame della idoneità del titolo (contratto di comodato) ai fini della dimostrazione della proprietà - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Opponibilità del solo titolo anteriore (non al pignoramento, ma) all’anno di iscrizione a ruolo del tributo - Omesso preliminare esame della idoneità del titolo (contratto di comodato) ai fini della dimostrazione della proprietà - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dal decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il titolo di proprietà opposto dal terzo avverso la pretesa creditoria dell’ente impositore debba avere data certa anteriore non al pignoramento ma all’anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo e dal quale il pignoramento deriva. Infatti, il giudice 'a quo' solleva la questione di legittimità costituzionale concernente la data del titolo invocato dal terzo opponente, che si afferma consistente in un contratto di comodato, senza affrontare l’esame del profilo, logicamente preliminare, della idoneità e della sufficienza del titolo medesimo ai fini della dimostrazione della proprietà dei beni.
M.F.
Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dal decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il titolo di proprietà opposto dal terzo avverso la pretesa creditoria dell’ente impositore debba avere data certa anteriore non al pignoramento ma all’anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo e dal quale il pignoramento deriva. Infatti, il giudice 'a quo' solleva la questione di legittimità costituzionale concernente la data del titolo invocato dal terzo opponente, che si afferma consistente in un contratto di comodato, senza affrontare l’esame del profilo, logicamente preliminare, della idoneità e della sufficienza del titolo medesimo ai fini della dimostrazione della proprietà dei beni.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 65
co.
decreto-legge
31/12/1996
n. 669
art.
co.
legge
28/02/1997
n. 30
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte