Ordinanza 370/2001 (ECLI:IT:COST:2001:370)
Massima numero 26620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 16/11/2001; Pubblicazione in G. U. 21/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Competenza - Procedimenti per delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, codice di procedura penale - Declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento - Trasmissione degli atti al pubblico ministero, anziché direttamente al giudice competente per il giudizio - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Competenza - Procedimenti per delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, codice di procedura penale - Declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento - Trasmissione degli atti al pubblico ministero, anziché direttamente al giudice competente per il giudizio - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza - in quanto, successivamente all’ordinanza di rimessione, identica questione è stata dichiarata non fondata - della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 70 del 1996, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest’ultimo, anche in relazione ai delitti, per i quali, ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare sono esercitate, rispettivamente, dall’ufficio del pubblico ministero e da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
- V. sentenza n. 104/2001.
A.M.M.
Manifesta infondatezza - in quanto, successivamente all’ordinanza di rimessione, identica questione è stata dichiarata non fondata - della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 70 del 1996, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest’ultimo, anche in relazione ai delitti, per i quali, ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare sono esercitate, rispettivamente, dall’ufficio del pubblico ministero e da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
- V. sentenza n. 104/2001.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 23
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte