Ordinanza 373/2001 (ECLI:IT:COST:2001:373)
Massima numero 26623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
19/11/2001; Decisione del
19/11/2001
Deposito del 22/11/2001; Pubblicazione in G. U. 28/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
26624
Titolo
Regione campania - Costituzione in giudizio - Inosservanza del termine prescritto - Inammissibilità.
Regione campania - Costituzione in giudizio - Inosservanza del termine prescritto - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio sulla legittimità costituzionale della legge riapprovata dalla Regione Campania il 4 gennaio 2000, è inammissibile la costituzione in giudizio della stessa Regione Campania, avvenuta dopo la scadenza del termine, di carattere perentorio, previsto dall’art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- V., nello stesso senso, sentenza, qui richiamata, n. 417/2000.
Nel giudizio sulla legittimità costituzionale della legge riapprovata dalla Regione Campania il 4 gennaio 2000, è inammissibile la costituzione in giudizio della stessa Regione Campania, avvenuta dopo la scadenza del termine, di carattere perentorio, previsto dall’art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- V., nello stesso senso, sentenza, qui richiamata, n. 417/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 23