Ordinanza 373/2001 (ECLI:IT:COST:2001:373)
Massima numero 26624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
19/11/2001; Decisione del
19/11/2001
Deposito del 22/11/2001; Pubblicazione in G. U. 28/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
26623
Titolo
Regione campania - Occupazione giovanile - Personale assunto in base alla legge n. 285 del 1977 - Anzianità di servizio - Riferimento al trattamento del personale dell’ente, dalla data del superamento dell’esame di idoneità, e non invece a quello dei dipendenti civili non di ruolo dello stato - Assunto contrasto con i principî generali della materia - Carente indicazione, nell’atto governativo di rinvio, del parametro e delle norme statali di principio - Manifesta inammissibilità della questione.
Regione campania - Occupazione giovanile - Personale assunto in base alla legge n. 285 del 1977 - Anzianità di servizio - Riferimento al trattamento del personale dell’ente, dalla data del superamento dell’esame di idoneità, e non invece a quello dei dipendenti civili non di ruolo dello stato - Assunto contrasto con i principî generali della materia - Carente indicazione, nell’atto governativo di rinvio, del parametro e delle norme statali di principio - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000, recante modifica alla legge regionale n. 75/1980, concernente la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull’occupazione giovanile (n. 285 del 1977) - questione sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all’art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 -, in quanto l’atto governativo di rinvio, omettendo di indicare le norme costituzionali e quelle statali di principio di cui pur si lamenta nel ricorso governativo la violazione, non risponde ai requisiti che esso deve possedere per la valida instaurazione del giudizio di costituzionalità della legge impugnata.
- Cfr. ordinanza n. 162/1988.
- Sulla necessità di una indicazione quanto meno nelle linee essenziali, anche nell’atto di rinvio al Consiglio regionale, dei motivi di incostituzionalità della legge regionale impugnata dal Governo, al fine della verifica circa la corrispondenza tra l’atto di rinvio e il successivo ricorso, v. sentenze n. 569/2000 e 194/1997; n. 243/1996 e n. 233/1994 (qui richiamate).
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania riapprovata il 4 gennaio 2000, recante modifica alla legge regionale n. 75/1980, concernente la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull’occupazione giovanile (n. 285 del 1977) - questione sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all’art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 -, in quanto l’atto governativo di rinvio, omettendo di indicare le norme costituzionali e quelle statali di principio di cui pur si lamenta nel ricorso governativo la violazione, non risponde ai requisiti che esso deve possedere per la valida instaurazione del giudizio di costituzionalità della legge impugnata.
- Cfr. ordinanza n. 162/1988.
- Sulla necessità di una indicazione quanto meno nelle linee essenziali, anche nell’atto di rinvio al Consiglio regionale, dei motivi di incostituzionalità della legge regionale impugnata dal Governo, al fine della verifica circa la corrispondenza tra l’atto di rinvio e il successivo ricorso, v. sentenze n. 569/2000 e 194/1997; n. 243/1996 e n. 233/1994 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
04/01/2000
n.
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 1
decreto legge 30/12/1979
n. 663
art. 26 septies
legge 29/02/1980
n. 33
art.