Sentenza 376/2001 (ECLI:IT:COST:2001:376)
Massima numero 26627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  22/11/2001;  Decisione del  22/11/2001
Deposito del 28/11/2001; Pubblicazione in G. U. 05/12/2001
Massime associate alla pronuncia:  26628  26629  26630  26631


Titolo
Giudice rimettente - Collegio arbitrale - Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Sussistenza.

Testo
Gli arbitri rituali sono legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale. Infatti, il giudizio arbitrale – previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria – non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, sia per quanto riguarda la natura giuridica del procedimento sia per quanto riguarda la ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili.

- Sui requisiti richiesti per aversi giudizio 'a quo', v. richiamate sentenze n. 387/1996, n. 226/1976, n. 83/1966.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte