Sentenza 376/2001 (ECLI:IT:COST:2001:376)
Massima numero 26628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 28/11/2001; Pubblicazione in G. U. 05/12/2001
Titolo
Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie riguardanti il programma per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Applicazione del divieto alle controversie relative al programma di edilizia residenziale per napoli (titolo viii della legge n. 219 del 1981) - Asserita esorbitanza dai limiti alla decretazione d’urgenza e alla legislazione delegata - Non fondatezza della questione.
Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie riguardanti il programma per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Applicazione del divieto alle controversie relative al programma di edilizia residenziale per napoli (titolo viii della legge n. 219 del 1981) - Asserita esorbitanza dai limiti alla decretazione d’urgenza e alla legislazione delegata - Non fondatezza della questione.
Testo
Il divieto di arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, introdotto dal decreto-legge n. 180/1998 e dal decreto legislativo n. 354/1999, ha carattere generale e si riferisce anche alle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sollevata per violazione dei limiti posti alla legislazione d’urgenza ed alla legislazione delegata.
M.F.
Il divieto di arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, introdotto dal decreto-legge n. 180/1998 e dal decreto legislativo n. 354/1999, ha carattere generale e si riferisce anche alle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sollevata per violazione dei limiti posti alla legislazione d’urgenza ed alla legislazione delegata.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
11/06/1998
n. 180
art. 3
co. 2
legge
03/08/1998
n. 267
art.
co.
decreto legislativo
20/09/1999
n. 354
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte