Sentenza 376/2001 (ECLI:IT:COST:2001:376)
Massima numero 26629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 28/11/2001; Pubblicazione in G. U. 05/12/2001
Titolo
Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie riguardanti il programma per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Applicazione del divieto alle controversie relative al programma di edilizia residenziale per napoli (titolo viii della legge n. 219 del 1981) - Asserita violazione del canone della ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie riguardanti il programma per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Applicazione del divieto alle controversie relative al programma di edilizia residenziale per napoli (titolo viii della legge n. 219 del 1981) - Asserita violazione del canone della ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è irragionevole la previsione del divieto di arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, considerato il rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia, anche in ragione dell’elevato valore delle relative controversie e della conseguente entità dei costi che il ricorso ad arbitrato comporterebbe per le pubbliche amministrazioni interessate. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 - concernente l’attribuzione all’esclusiva cognizione del giudice statale delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 - sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
M.F.
Non è irragionevole la previsione del divieto di arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, considerato il rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia, anche in ragione dell’elevato valore delle relative controversie e della conseguente entità dei costi che il ricorso ad arbitrato comporterebbe per le pubbliche amministrazioni interessate. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 - concernente l’attribuzione all’esclusiva cognizione del giudice statale delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 - sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
11/06/1998
n. 180
art. 3
co. 2
legge
03/08/1998
n. 267
art.
co.
decreto legislativo
20/09/1999
n. 354
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte