Sentenza 376/2001 (ECLI:IT:COST:2001:376)
Massima numero 26630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 28/11/2001; Pubblicazione in G. U. 05/12/2001
Titolo
Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie riguardanti il programma per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Applicazione del divieto alle controversie relative al programma di edilizia residenziale per napoli (titolo viii della legge n. 219 del 1981) – asserita violazione del principio di eguaglianza – non fondatezza della questione.
Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie riguardanti il programma per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Applicazione del divieto alle controversie relative al programma di edilizia residenziale per napoli (titolo viii della legge n. 219 del 1981) – asserita violazione del principio di eguaglianza – non fondatezza della questione.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive e non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento per il solo fatto che situazioni pur identiche siano soggette a diversa disciplina 'ratione temporis'. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 – concernente l’attribuzione all’esclusiva cognizione del giudice statale delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 – sollevata in quanto controversie di eguale natura e oggetto sono assoggettate o no al divieto di arbitrato in base alla data di notifica dell’atto introduttivo, ovvero alla fase del procedimento.
- V. in punto di principio le richiamate sentenze n. 409/1998 e n. 18/1994.
M.F.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive e non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento per il solo fatto che situazioni pur identiche siano soggette a diversa disciplina 'ratione temporis'. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 – concernente l’attribuzione all’esclusiva cognizione del giudice statale delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 – sollevata in quanto controversie di eguale natura e oggetto sono assoggettate o no al divieto di arbitrato in base alla data di notifica dell’atto introduttivo, ovvero alla fase del procedimento.
- V. in punto di principio le richiamate sentenze n. 409/1998 e n. 18/1994.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
11/06/1998
n. 180
art. 3
co. 2
legge
03/08/1998
n. 267
art.
co.
decreto legislativo
20/09/1999
n. 354
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte