Sentenza 376/2001 (ECLI:IT:COST:2001:376)
Massima numero 26631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  22/11/2001;  Decisione del  22/11/2001
Deposito del 28/11/2001; Pubblicazione in G. U. 05/12/2001
Massime associate alla pronuncia:  26627  26628  26629  26630


Titolo
Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie riguardanti il programma per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Applicazione del divieto alle controversie relative al programma di edilizia residenziale per napoli (titolo viii della legge n. 219 del 1981) – asserita violazione dei principi di difesa e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – mancanza di motivazione – non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 – concernente l’attribuzione all’esclusiva cognizione del giudice statale delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 – sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, in quanto del tutto priva di specifica motivazione rispetto ai parametri evocati.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  11/06/1998  n. 180  art. 3  co. 2

legge  03/08/1998  n. 267  art.   co. 

decreto legislativo  20/09/1999  n. 354  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte