Ordinanza 377/2001 (ECLI:IT:COST:2001:377)
Massima numero 26632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 28/11/2001; Pubblicazione in G. U. 05/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Facoltà dell’imputato, che rivesta anche la qualità di persona offesa, di non rispondere sulle circostanze relative al reato da cui è offeso - Lamentata, irragionevole, parificazione nel regime processuale di situazioni del tutto differenti, con compromissione dei principî della soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell’azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Facoltà dell’imputato, che rivesta anche la qualità di persona offesa, di non rispondere sulle circostanze relative al reato da cui è offeso - Lamentata, irragionevole, parificazione nel regime processuale di situazioni del tutto differenti, con compromissione dei principî della soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell’azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., denunziati, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui consentono all’imputato - che rivesta anche la qualità di persona offesa, nell’ambito dello stesso procedimento, in relazione ad un distinto capo di imputazione - di non rispondere alle domande sulle circostanze relative al reato di cui è persona offesa. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo, tra l’altro, sul campo di applicazione delle disposizioni oggetto dell’impugnativa.
A.M.M.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., denunziati, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui consentono all’imputato - che rivesta anche la qualità di persona offesa, nell’ambito dello stesso procedimento, in relazione ad un distinto capo di imputazione - di non rispondere alle domande sulle circostanze relative al reato di cui è persona offesa. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo, tra l’altro, sul campo di applicazione delle disposizioni oggetto dell’impugnativa.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 210
co. 4
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte