Ordinanza 377/2001 (ECLI:IT:COST:2001:377)
Massima numero 26632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  22/11/2001;  Decisione del  22/11/2001
Deposito del 28/11/2001; Pubblicazione in G. U. 05/12/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Facoltà dell’imputato, che rivesta anche la qualità di persona offesa, di non rispondere sulle circostanze relative al reato da cui è offeso - Lamentata, irragionevole, parificazione nel regime processuale di situazioni del tutto differenti, con compromissione dei principî della soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell’azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., denunziati, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui consentono all’imputato - che rivesta anche la qualità di persona offesa, nell’ambito dello stesso procedimento, in relazione ad un distinto capo di imputazione - di non rispondere alle domande sulle circostanze relative al reato di cui è persona offesa. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo, tra l’altro, sul campo di applicazione delle disposizioni oggetto dell’impugnativa.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 210  co. 4

codice di procedura penale    n. 0  art. 513  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte