Ordinanza 378/2001 (ECLI:IT:COST:2001:378)
Massima numero 26633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  22/11/2001;  Decisione del  22/11/2001
Deposito del 28/11/2001; Pubblicazione in G. U. 05/12/2001
Massime associate alla pronuncia:  26634


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Esame del coimputato di reato connesso che si avvalga della facoltà di non rispondere su fatti concernenti responsabilità di altri - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati nonché lamentato contrasto con il principio di obbligatorietà dell’azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 210, comma 4, in relazione al comma 1, cod. proc. pen., denunziato, per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui accorda al coimputato o all’imputato di reato connesso la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra l’altro, sul campo di applicazione dell’art. 210 cod. proc. pen., per la parte oggetto dell’impugnativa.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 210  co. 4

codice di procedura penale    n. 0  art. 210  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte