Ordinanza 378/2001 (ECLI:IT:COST:2001:378)
Massima numero 26634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 28/11/2001; Pubblicazione in G. U. 05/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
26633
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese da persone che si sono volontariamente sottratte all’esame - Possibilità che tali dichiarazioni siano valutate se già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese da persone che si sono volontariamente sottratte all’esame - Possibilità che tali dichiarazioni siano valutate se già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, denunziato, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, a certe condizioni, la valutazione delle dichiarazioni ivi contemplate solo se già acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra l’altro, sul campo di applicazione dell’art. 210 cod. proc. pen., per la parte oggetto dell’impugnativa.
A.M.M.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, denunziato, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, a certe condizioni, la valutazione delle dichiarazioni ivi contemplate solo se già acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra l’altro, sul campo di applicazione dell’art. 210 cod. proc. pen., per la parte oggetto dell’impugnativa.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/01/2000
n. 2
art. 1
co.
legge
25/02/2000
n. 35
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte