Ordinanza 380/2001 (ECLI:IT:COST:2001:380)
Massima numero 26636
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 28/11/2001; Pubblicazione in G. U. 05/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di due senatori della repubblica - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di verona, nei confronti del senato della repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di due senatori della repubblica - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di verona, nei confronti del senato della repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni dell’Assemblea parlamentare con le quali è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da due senatori (uno dei quali tale all’epoca dei fatti). Ricorrono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: in quanto, per un verso, sia il giudice dell’udienza preliminare, sia il Senato della Repubblica sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e, per altro verso, viene denunciata dal ricorrente la illegittima menomazione della propria sfera di attribuzioni recata dalle deliberazioni parlamentari impugnate.
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni dell’Assemblea parlamentare con le quali è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da due senatori (uno dei quali tale all’epoca dei fatti). Ricorrono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: in quanto, per un verso, sia il giudice dell’udienza preliminare, sia il Senato della Repubblica sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e, per altro verso, viene denunciata dal ricorrente la illegittima menomazione della propria sfera di attribuzioni recata dalle deliberazioni parlamentari impugnate.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
31/01/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26