Sentenza 131/2022 (ECLI:IT:COST:2022:131)
Massima numero 44784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  27/04/2022;  Decisione del  27/04/2022
Deposito del 31/05/2022; Pubblicazione in G. U. 01/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44781  44782  44783  44785  44786  44787  44788


Titolo
Nome - In genere - Cognome del figlio nato nel matrimonio - Assunzione del cognome del marito, anziché assunzione del cognome di entrambi i coniugi, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto - Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 161001).

Testo
È dichiarata, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittima la norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Tale norma è presupposta dal complesso di disposizioni indicate: innanzitutto l'art. 299, terzo comma, cod. civ., sull'adozione da parte dei coniugi del maggiore d'età, il quale disponeva e dispone attualmente, che «l'adottato assume il cognome del marito». Parimenti, l'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, il quale stabilisce che l'adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, il quale viene univocamente riferito a quello del marito. Ancora, risultava e risulta tuttora presupposta l'attribuzione del cognome del padre dalla norma che vieta di assegnare al bambino lo stesso nome del padre o del fratello o della sorella viventi, disciplina che si rinviene attualmente nell'art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. Infine, deve ascriversi alle disposizioni che presuppongono la norma di sistema lo stesso art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 262  co. 1

codice civile    n.   art. 299  co. 3

legge  04/05/1983  n. 184  art. 27  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  03/11/2000  n. 396  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27