Sentenza 381/2001 (ECLI:IT:COST:2001:381)
Massima numero 26637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 06/12/2001; Pubblicazione in G. U. 12/12/2001
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione di prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all’interrogatorio dibattimentale - Utilizzazione con valore probatorio di tali dichiarazioni se già acquisite al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge attuativa del novellato art. 111 della costituzione - Asserita deroga al nuovo principio costituzionale, con irragionevole disparità di trattamento tra imputati - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione di prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all’interrogatorio dibattimentale - Utilizzazione con valore probatorio di tali dichiarazioni se già acquisite al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge attuativa del novellato art. 111 della costituzione - Asserita deroga al nuovo principio costituzionale, con irragionevole disparità di trattamento tra imputati - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina transitoria per l’attuazione della novella costituzionale in materia di giusto processo – che consente di attribuire valore probatorio “anche alle dichiarazioni di chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all’interrogatorio dibattimentale”, a condizione che sussistano le due specifiche condizioni che le dichiarazioni siano state già acquisite al fascicolo per il dibattimento e che la relativa attendibilità risulti confermata “da altri elementi di prova” assunti e formati con altre modalità – non è elusiva delle garanzie e dei principî contenuti nel nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione, ma anzi realizza un composito meccanismo volto a presidiare l’applicazione nei processi in corso dei principî recepiti nella novella costituzionale. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione.
M.F.
La disciplina transitoria per l’attuazione della novella costituzionale in materia di giusto processo – che consente di attribuire valore probatorio “anche alle dichiarazioni di chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all’interrogatorio dibattimentale”, a condizione che sussistano le due specifiche condizioni che le dichiarazioni siano state già acquisite al fascicolo per il dibattimento e che la relativa attendibilità risulti confermata “da altri elementi di prova” assunti e formati con altre modalità – non è elusiva delle garanzie e dei principî contenuti nel nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione, ma anzi realizza un composito meccanismo volto a presidiare l’applicazione nei processi in corso dei principî recepiti nella novella costituzionale. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/01/2000
n. 2
art. 1
co. 2
legge
25/02/2000
n. 35
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte