Sentenza 381/2001 (ECLI:IT:COST:2001:381)
Massima numero 26638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 06/12/2001; Pubblicazione in G. U. 12/12/2001
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione di prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all’interrogatorio dibattimentale - Utilizzazione con valore probatorio di tali dichiarazioni se già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Prospettazione della questione in termini meramente ipotetici - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione di prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all’interrogatorio dibattimentale - Utilizzazione con valore probatorio di tali dichiarazioni se già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Prospettazione della questione in termini meramente ipotetici - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata nella parte in cui la disciplina transitoria per l’attuazione della novella costituzionale in materia di giusto processo, consente l’utilizzazione delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti, il giudice rimettente si è limitato ad esprimere una nutrita gamma di perplessità e dubbi interpretativi – specificamente sull’espressione “acquisite al fascicolo per il dibattimento” – che non ha provveduto a dirimere in modo univoco: con la conseguente formulazione di un dubbio di costituzionalità in termini meramente ipotetici, formulato in base all’ipotesi in cui la ricostruzione del quadro ermeneutico coinvolto, da parte del giudice, induca alla applicabilità, nella specie, della disciplina censurata.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata nella parte in cui la disciplina transitoria per l’attuazione della novella costituzionale in materia di giusto processo, consente l’utilizzazione delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti, il giudice rimettente si è limitato ad esprimere una nutrita gamma di perplessità e dubbi interpretativi – specificamente sull’espressione “acquisite al fascicolo per il dibattimento” – che non ha provveduto a dirimere in modo univoco: con la conseguente formulazione di un dubbio di costituzionalità in termini meramente ipotetici, formulato in base all’ipotesi in cui la ricostruzione del quadro ermeneutico coinvolto, da parte del giudice, induca alla applicabilità, nella specie, della disciplina censurata.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/01/2000
n. 2
art. 1
co. 1
decreto-legge
07/01/2000
n. 2
art. 1
co. 2
legge
25/02/2000
n. 35
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte