Ordinanza 383/2001 (ECLI:IT:COST:2001:383)
Massima numero 26641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  22/11/2001;  Decisione del  22/11/2001
Deposito del 06/12/2001; Pubblicazione in G. U. 12/12/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Deduzione di oneri e spese dal reddito imponibile - Assegno di divorzio corrisposto all’ex coniuge in unica soluzione - Indeducibilità - Lamentata, irragionevole, differenziazione rispetto alla deducibilità dell’assegno divorzile corrisposto in forma periodica, nonché asserito contrasto con il principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (come modificato dall’art. 5, comma 1, della legge 13 aprile 1977, n. 114) denunziato, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, in quanto a differenza di quanto stabilito per l’ex coniuge, beneficiario in forma periodica, non prevede che, in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’importo dell’assegno corrisposto in una soluzione all’ex coniuge sia deducibile dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF. Infatti, il legislatore non irragionevolmente ha previsto una diversa regolamentazione tributaria per le due forme di adempimento, periodica e 'una tantum' che appaiono sotto vari profili diversi, poiché l’importo della prima viene fissato in base alla situazione esistente al momento della pronuncia e può essere successivamente modificato, mentre per la seconda viene concordato liberamente dai coniugi, ai fini della definitiva determinazione dei loro rapporti patrimoniali e non è più rivedibile. Inoltre, la lesione del principio della capacità contributiva, non ravvisabile, nella specie, potrebbe invece configurarsi qualora si ammettesse la deducibilità della somma corrisposta 'una tantum', che appare come conseguenza di un assetto complessivo degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi, non direttamente correlata al reddito percepito dal contribuente nel periodo di imposta.

- Cfr. 'ex plurimis' le sentenze nn. 134/1982 e 143/1982 e da ultimo l’ordinanza n. 370/1999.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 597  art. 10  co. 1

legge  13/04/1977  n. 114  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte