Ordinanza 384/2001 (ECLI:IT:COST:2001:384)
Massima numero 26642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 06/12/2001; Pubblicazione in G. U. 12/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Università - Ricercatori - Lavoro a tempo parziale e a tempo pieno - Divieto per i ricercatori universitari, in attesa di conferma e sino al giudizio di conferma, di svolgere attività libero-professionale - Prospettata, irragionevole, differenziazione di regime rispetto ai ricercatori confermati (ai quali non è, invece, precluso il lavoro a tempo parziale e lo svolgimento di attività professionale) - Manifesta infondatezza della questione.
Università - Ricercatori - Lavoro a tempo parziale e a tempo pieno - Divieto per i ricercatori universitari, in attesa di conferma e sino al giudizio di conferma, di svolgere attività libero-professionale - Prospettata, irragionevole, differenziazione di regime rispetto ai ricercatori confermati (ai quali non è, invece, precluso il lavoro a tempo parziale e lo svolgimento di attività professionale) - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto vieta ai ricercatori universitari, sino al superamento del giudizio di conferma, lo svolgimento di attività libero-professionali, consentite, invece, ai ricercatori confermati. Non risulta infatti la manifesta irragionevolezza né la palese arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore di pretendere un iniziale periodo di attività a tempo pieno durante il quale siano escluse - in attesa del superamento del giudizio di conferma (o di prova) - attività libero-professionali connesse alla iscrizione ad albi, posto che risultano diverse la posizione organica e di 'status', ed, in parte, di funzioni, del ricercatore universitario non confermato rispetto a quello confermato così come diversa è la funzione del primo periodo di attività di ogni soggetto che si inserisce per la prima volta in un rapporto con un organismo di ricerca o di cultura o di attività di alta specializzazione, per il periodo iniziale di prova o di attesa della conferma.
A.M.M.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto vieta ai ricercatori universitari, sino al superamento del giudizio di conferma, lo svolgimento di attività libero-professionali, consentite, invece, ai ricercatori confermati. Non risulta infatti la manifesta irragionevolezza né la palese arbitrarietà della scelta discrezionale del legislatore di pretendere un iniziale periodo di attività a tempo pieno durante il quale siano escluse - in attesa del superamento del giudizio di conferma (o di prova) - attività libero-professionali connesse alla iscrizione ad albi, posto che risultano diverse la posizione organica e di 'status', ed, in parte, di funzioni, del ricercatore universitario non confermato rispetto a quello confermato così come diversa è la funzione del primo periodo di attività di ogni soggetto che si inserisce per la prima volta in un rapporto con un organismo di ricerca o di cultura o di attività di alta specializzazione, per il periodo iniziale di prova o di attesa della conferma.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
02/03/1987
n. 57
art. 1
co. 3
legge
22/04/1987
n. 158
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte