Ordinanza 385/2001 (ECLI:IT:COST:2001:385)
Massima numero 26643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 06/12/2001; Pubblicazione in G. U. 12/12/2001
Titolo
Straniero - Espulsione - Impossibilità di dare immediata esecuzione al provvedimento - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza, disposto dal questore - Durata - Fissazione con provvedimento motivato del giudice della convalida - Omessa previsione - Prospettata violazione del principio di riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Manifesta infondatezza della questione.
Straniero - Espulsione - Impossibilità di dare immediata esecuzione al provvedimento - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza, disposto dal questore - Durata - Fissazione con provvedimento motivato del giudice della convalida - Omessa previsione - Prospettata violazione del principio di riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dall’autorità giudiziaria. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre ad un diverso orientamento.
- V. precedente sentenza n. 105/2001.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dall’autorità giudiziaria. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre ad un diverso orientamento.
- V. precedente sentenza n. 105/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 1
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Altri parametri e norme interposte