Ordinanza 385/2001 (ECLI:IT:COST:2001:385)
Massima numero 26645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 06/12/2001; Pubblicazione in G. U. 12/12/2001
Titolo
Straniero - Espulsione - Impossibilità di dare immediata esecuzione al provvedimento - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza, disposto dal questore - Avviso al difensore dell’inizio della misura - Omessa previsione - Questione riferita a disposizione di atto privo di forza di legge - Manifesta inammissibilità.
Straniero - Espulsione - Impossibilità di dare immediata esecuzione al provvedimento - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza, disposto dal questore - Avviso al difensore dell’inizio della misura - Omessa previsione - Questione riferita a disposizione di atto privo di forza di legge - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, non prevedendo l’obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero fin dall’adozione del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza o, quantomeno, dal momento della successiva comunicazione al giudice dell’inizio di tale misura, impedirebbe alla persona trattenuta di approntare un’adeguata difesa. Infatti la disposizione censurata è contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, non prevedendo l’obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero fin dall’adozione del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza o, quantomeno, dal momento della successiva comunicazione al giudice dell’inizio di tale misura, impedirebbe alla persona trattenuta di approntare un’adeguata difesa. Infatti la disposizione censurata è contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
31/08/1999
n. 394
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte