Ordinanza 386/2001 (ECLI:IT:COST:2001:386)
Massima numero 26646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 06/12/2001; Pubblicazione in G. U. 12/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
26647
Titolo
Straniero - Espulsione - Impossibilità di dare immediata esecuzione al provvedimento - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e di assistenza - Durata predeterminata del provvedimento, senza possibilità per il giudice della convalida di valutarne la congruità - Asserito contrasto con la libertà personale del soggetto coinvolto dalla misura - Questione già dichiarata non fondata - Carenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Straniero - Espulsione - Impossibilità di dare immediata esecuzione al provvedimento - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e di assistenza - Durata predeterminata del provvedimento, senza possibilità per il giudice della convalida di valutarne la congruità - Asserito contrasto con la libertà personale del soggetto coinvolto dalla misura - Questione già dichiarata non fondata - Carenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata prevede che, per effetto della convalida della autorità giudiziaria, il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza temporanea ed assistenza possa protrarsi fino a complessivi venti giorni. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.
- V. precedente sentenza n. 105/2001.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata prevede che, per effetto della convalida della autorità giudiziaria, il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza temporanea ed assistenza possa protrarsi fino a complessivi venti giorni. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.
- V. precedente sentenza n. 105/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 3
Altri parametri e norme interposte