Ordinanza 386/2001 (ECLI:IT:COST:2001:386)
Massima numero 26647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  22/11/2001;  Decisione del  22/11/2001
Deposito del 06/12/2001; Pubblicazione in G. U. 12/12/2001
Massime associate alla pronuncia:  26646


Titolo
Straniero - Espulsione - Impossibilità di dare immediata esecuzione al provvedimento anche per cause accidentali - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e di assistenza - Assunta violazione della libertà personale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, consentendo al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l’indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, permetterebbe all’autorità di polizia di adottare tale misura anche per un impedimento accidentale non addebitabile allo straniero. Infatti la omessa descrizione nelle ordinanze di rimessione delle concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la base legale della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 2

Altri parametri e norme interposte