Ordinanza 387/2001 (ECLI:IT:COST:2001:387)
Massima numero 26648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 06/12/2001; Pubblicazione in G. U. 12/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
26649
Titolo
Straniero - Espulsione - Impossibilità di dare immediata esecuzione al provvedimento - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea - Convalida - Lamentata inidoneità del procedimento ad assicurare l’esplicazione della difesa, con limiti all’accertamento giudiziale circa la sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento amministrativo e la fissazione di termini massimi di durata - Questione prospettata contestualmente all’immediato rilascio della persona trattenuta - Manifesta inammissibilità.
Straniero - Espulsione - Impossibilità di dare immediata esecuzione al provvedimento - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea - Convalida - Lamentata inidoneità del procedimento ad assicurare l’esplicazione della difesa, con limiti all’accertamento giudiziale circa la sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento amministrativo e la fissazione di termini massimi di durata - Questione prospettata contestualmente all’immediato rilascio della persona trattenuta - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la disciplina del trattenimento dello straniero destinatario di decreto di espulsione nei centri di permanenza temporanea, prevista dalla disposizione censurata, sarebbe inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell’esplicazione delle difese, nonché la salvaguardia della libertà personale dello straniero. Infatti il rimettente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto l’immediato rilascio della persona trattenuta, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato.
- V. precedente ordinanza n. 297/2001.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la disciplina del trattenimento dello straniero destinatario di decreto di espulsione nei centri di permanenza temporanea, prevista dalla disposizione censurata, sarebbe inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell’esplicazione delle difese, nonché la salvaguardia della libertà personale dello straniero. Infatti il rimettente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto l’immediato rilascio della persona trattenuta, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato.
- V. precedente ordinanza n. 297/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 3
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte