Ordinanza 388/2001 (ECLI:IT:COST:2001:388)
Massima numero 26650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
22/11/2001; Decisione del
22/11/2001
Deposito del 06/12/2001; Pubblicazione in G. U. 12/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Espulsione - Trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e di assistenza - Mancata convalida - Effetti non estensibili al provvedimento di accompagnamento alla frontiera - Lamentata incidenza sulla libertà personale - Questione già dichiarata non fondata - Carenza di profili e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Straniero - Espulsione - Trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e di assistenza - Mancata convalida - Effetti non estensibili al provvedimento di accompagnamento alla frontiera - Lamentata incidenza sulla libertà personale - Questione già dichiarata non fondata - Carenza di profili e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che la mancata convalida del trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e di assistenza, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica e che tale provvedimento sia comunicato all’autorità giudiziaria per essere assoggettato a convalida. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre a rivedere l’orientamento espresso.
- V. precedenti sentenza n. 105/2001 e ordinanza 298/2001.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell’art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che la mancata convalida del trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e di assistenza, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica e che tale provvedimento sia comunicato all’autorità giudiziaria per essere assoggettato a convalida. Infatti la questione è stata già dichiarata non fondata e i rimettenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre a rivedere l’orientamento espresso.
- V. precedenti sentenza n. 105/2001 e ordinanza 298/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 5
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 6
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 4
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 3
Altri parametri e norme interposte