Sentenza 393/2001 (ECLI:IT:COST:2001:393)
Massima numero 26661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
26662
Titolo
Previdenza e assistenza - Disposizioni urgenti - Dipendenti della ferrovie dello stato s.p.a. - Sospensione dell’esercizio della facoltà di opzione, già prevista, per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età - Collocamento a riposo d’ufficio dei lavoratori - Salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge emanato in materia e non convertito in legge - Prospettata disparità di trattamento tra i dipendenti della stessa azienda (considerati dal decreto-legge e dalla sopravvenuta legge di sanatoria), ed anche rispetto ai lavoratori di tutti gli altri settori produttivi, nonché lamentata violazione del principio di autonomia sindacale (per inottemperanza agli impegni assunti negli accordi sindacali), della libertà di iniziativa economica e della garanzia previdenziale dei lavoratori - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Disposizioni urgenti - Dipendenti della ferrovie dello stato s.p.a. - Sospensione dell’esercizio della facoltà di opzione, già prevista, per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età - Collocamento a riposo d’ufficio dei lavoratori - Salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge emanato in materia e non convertito in legge - Prospettata disparità di trattamento tra i dipendenti della stessa azienda (considerati dal decreto-legge e dalla sopravvenuta legge di sanatoria), ed anche rispetto ai lavoratori di tutti gli altri settori produttivi, nonché lamentata violazione del principio di autonomia sindacale (per inottemperanza agli impegni assunti negli accordi sindacali), della libertà di iniziativa economica e della garanzia previdenziale dei lavoratori - Non fondatezza della questione.
Testo
La sospensione della facoltà di opzione per la prosecuzione del servizio oltre i limiti di vecchiaia e la neutralizzazione delle opzioni già esercitate con la previsione di una risoluzione immediata del rapporto senza preavviso, disposte dalla norma censurata per il personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a., sono misure speciali e transitorie, adottate nel quadro della concertazione sindacale, che trovano la loro giustificazione nelle esigenze congiunturali di risanamento dell’azienda, e che non ledono - alla luce del principio dell’interpretazione conforme a Costituzione - né l’autonomia sindacale, né diritti costituzionalmente garantiti dei lavoratori, né la libertà di iniziativa economica dell’azienda. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione.
- Sul principio dell’interpretazione conforme a Costituzione v., 'ex plurimis', sentenze n. 190/2000 e n. 520/2000.
- In materia di prepensionamento, v. sentenza n. 456/1990.
- In materia di autonomia sindacale, v. sentenze n. 419/2000 e n. 697/1988.
- Sulla insussistenza della garanzia costituzionale in relazione all’aspettativa del lavoratore a raggiungere il massimo dell’anzianità contributiva, v., 'ex plurimis', ordinanza n. 195/2000.
M.F.
La sospensione della facoltà di opzione per la prosecuzione del servizio oltre i limiti di vecchiaia e la neutralizzazione delle opzioni già esercitate con la previsione di una risoluzione immediata del rapporto senza preavviso, disposte dalla norma censurata per il personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a., sono misure speciali e transitorie, adottate nel quadro della concertazione sindacale, che trovano la loro giustificazione nelle esigenze congiunturali di risanamento dell’azienda, e che non ledono - alla luce del principio dell’interpretazione conforme a Costituzione - né l’autonomia sindacale, né diritti costituzionalmente garantiti dei lavoratori, né la libertà di iniziativa economica dell’azienda. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione.
- Sul principio dell’interpretazione conforme a Costituzione v., 'ex plurimis', sentenze n. 190/2000 e n. 520/2000.
- In materia di prepensionamento, v. sentenza n. 456/1990.
- In materia di autonomia sindacale, v. sentenze n. 419/2000 e n. 697/1988.
- Sulla insussistenza della garanzia costituzionale in relazione all’aspettativa del lavoratore a raggiungere il massimo dell’anzianità contributiva, v., 'ex plurimis', ordinanza n. 195/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 43
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte