Sentenza 393/2001 (ECLI:IT:COST:2001:393)
Massima numero 26662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:  26661


Titolo
Previdenza e assistenza - Disposizioni urgenti - Dipendenti della ferrovie dello stato s.p.a. - Sospensione sino al 1° gennaio 2002 dell’esercizio della facoltà di opzione, già prevista, per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età - Operatività nei confronti dei lavoratori in esubero nel numero concordato con le organizzazioni sindacali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, - che dispone per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. la cessazione della facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di vecchiaia, per il periodo che va dall’entrata in vigore della legge fino al 1° gennaio 2002 – sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Infatti tutti i giudizi 'a quibus' concernono vicende di dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. collocati a riposo d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 324 del 1998, non convertito, e cioè vicende relative ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma impugnata.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 43  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte