Sentenza 393/2001 (ECLI:IT:COST:2001:393)
Massima numero 26662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
26661
Titolo
Previdenza e assistenza - Disposizioni urgenti - Dipendenti della ferrovie dello stato s.p.a. - Sospensione sino al 1° gennaio 2002 dell’esercizio della facoltà di opzione, già prevista, per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età - Operatività nei confronti dei lavoratori in esubero nel numero concordato con le organizzazioni sindacali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Previdenza e assistenza - Disposizioni urgenti - Dipendenti della ferrovie dello stato s.p.a. - Sospensione sino al 1° gennaio 2002 dell’esercizio della facoltà di opzione, già prevista, per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età - Operatività nei confronti dei lavoratori in esubero nel numero concordato con le organizzazioni sindacali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, - che dispone per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. la cessazione della facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di vecchiaia, per il periodo che va dall’entrata in vigore della legge fino al 1° gennaio 2002 – sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Infatti tutti i giudizi 'a quibus' concernono vicende di dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. collocati a riposo d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 324 del 1998, non convertito, e cioè vicende relative ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma impugnata.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, - che dispone per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. la cessazione della facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di vecchiaia, per il periodo che va dall’entrata in vigore della legge fino al 1° gennaio 2002 – sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Infatti tutti i giudizi 'a quibus' concernono vicende di dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. collocati a riposo d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 324 del 1998, non convertito, e cioè vicende relative ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma impugnata.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 43
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte