Sentenza 131/2022 (ECLI:IT:COST:2022:131)
Massima numero 44786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
27/04/2022; Decisione del
27/04/2022
Deposito del 31/05/2022; Pubblicazione in G. U. 01/06/2022
Titolo
Nome - In genere - Adozione - Effetti - Assunzione e trasmissione, da parte dell'adottato, del cognome del marito, nella parte in cui prevede che l'adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, riferito al cognome del marito, anziché prevedere che l'adottato assume il cognome di entrambi i coniugi, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto - Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 161001).
Nome - In genere - Adozione - Effetti - Assunzione e trasmissione, da parte dell'adottato, del cognome del marito, nella parte in cui prevede che l'adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, riferito al cognome del marito, anziché prevedere che l'adottato assume il cognome di entrambi i coniugi, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto - Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 161001).
Testo
È dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
È dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Atti oggetto del giudizio
04/05/1983
n. 184
art. 27
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n.
art. 27