Ordinanza 394/2001 (ECLI:IT:COST:2001:394)
Massima numero 26663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Titolo
Costituzione in giudizio - Effettuazione oltre il termine fissato dalle norme - Inammissibilità.
Costituzione in giudizio - Effettuazione oltre il termine fissato dalle norme - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili per tardività le costituzioni dei ricorrenti nei giudizi 'a quibus', effettuate oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- V., 'ex plurimus', ordinanza n. 210/2001.
M.F.
Sono inammissibili per tardività le costituzioni dei ricorrenti nei giudizi 'a quibus', effettuate oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- V., 'ex plurimus', ordinanza n. 210/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 3