Ordinanza 394/2001 (ECLI:IT:COST:2001:394)
Massima numero 26663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:  26664  26665  26666


Titolo
Costituzione in giudizio - Effettuazione oltre il termine fissato dalle norme - Inammissibilità.

Testo
Sono inammissibili per tardività le costituzioni dei ricorrenti nei giudizi 'a quibus', effettuate oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- V., 'ex plurimus', ordinanza n. 210/2001.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 3