Ordinanza 394/2001 (ECLI:IT:COST:2001:394)
Massima numero 26664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:  26663  26665  26666


Titolo
Intervento in giudizio - Coordinamento italiano medici ospedalieri-associazione sindacale medici dirigenti (cimo - Asmd) - Difetto della qualità di parte del giudizio principale - Inammissibilità.

Testo
In conformità al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, della generale corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle del giudizio principale, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento del Cimo-Asmd, poiché non è parte in causa nel processo 'a quo' ed è portatore di un interesse riflesso ed eventuale rispetto al 'thema decidendum'.

- V., per tutte, sentenza n. 333/2001 e ordinanza n. 517/2000.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte