Ordinanza 394/2001 (ECLI:IT:COST:2001:394)
Massima numero 26664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Titolo
Intervento in giudizio - Coordinamento italiano medici ospedalieri-associazione sindacale medici dirigenti (cimo - Asmd) - Difetto della qualità di parte del giudizio principale - Inammissibilità.
Intervento in giudizio - Coordinamento italiano medici ospedalieri-associazione sindacale medici dirigenti (cimo - Asmd) - Difetto della qualità di parte del giudizio principale - Inammissibilità.
Testo
In conformità al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, della generale corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle del giudizio principale, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento del Cimo-Asmd, poiché non è parte in causa nel processo 'a quo' ed è portatore di un interesse riflesso ed eventuale rispetto al 'thema decidendum'.
- V., per tutte, sentenza n. 333/2001 e ordinanza n. 517/2000.
M.F.
In conformità al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, della generale corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle del giudizio principale, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento del Cimo-Asmd, poiché non è parte in causa nel processo 'a quo' ed è portatore di un interesse riflesso ed eventuale rispetto al 'thema decidendum'.
- V., per tutte, sentenza n. 333/2001 e ordinanza n. 517/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte