Ordinanza 395/2001 (ECLI:IT:COST:2001:395)
Massima numero 26667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza delle relative disposizioni - Eccezione di erronea attribuzione di reato (di lesioni gravissime) alla cognizione del tribunale monocratico (anziché a quello collegiale) - Decadenza per decorrenza di termine - Mancata correlazione all’obbligo, per il pubblico ministero, di indicare il giudice davanti al quale si chiede il rinvio a giudizio - Prospettata violazione del diritto di difesa, dei principî di ragionevolezza e del giusto processo - Difetto di un’interpretazione coerente della normativa denunciata - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-'quinquies', 416 e 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell’udienza preliminare, dell’eccezione concernente l’erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, sia “correlata allo specifico obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio”. Infatti la questione origina da una interpretazione della norma censurata (per la quale il termine di decadenza in questione dovrebbe continuare ad essere riferito all’udienza preliminare, malgrado nel caso in esame l’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente alle ipotesi nelle quali manca l’udienza preliminare, solo dopo la 'vocatio in ius' e, cioè, in un momento in cui il termine indicato dalla disciplina censurata è ormai decorso) priva di significato logico e razionale, sicché anche la soluzione proposta si rivela del tutto inadeguata.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 33  co. 

codice di procedura penale    n. 0  art. 416  co. 

codice di procedura penale    n. 0  art. 417  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte