Ordinanza 396/2001 (ECLI:IT:COST:2001:396)
Massima numero 26668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reati depenalizzati - Condanna irrevocabile alla pena della reclusione - Conversione in pena pecuniaria - Riscossione con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento tra i condannati alla pena della reclusione e i condannati alla pena della multa - Sopravvenuta sentenza di incostituzionalità - Necessario riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Reati e pene - Reati depenalizzati - Condanna irrevocabile alla pena della reclusione - Conversione in pena pecuniaria - Riscossione con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento tra i condannati alla pena della reclusione e i condannati alla pena della multa - Sopravvenuta sentenza di incostituzionalità - Necessario riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame, a seguito della intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma impugnata, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, denunciato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 del codice penale, per procedere quindi alla sua riscossione con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all’autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista».
- V. la sentenza n. 169/2001 e l’ordinanza n. 201/2001.
A.M.M.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame, a seguito della intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma impugnata, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, denunciato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 del codice penale, per procedere quindi alla sua riscossione con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all’autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista».
- V. la sentenza n. 169/2001 e l’ordinanza n. 201/2001.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 101
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte