Ordinanza 397/2001 (ECLI:IT:COST:2001:397)
Massima numero 26669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione lazio - Sanzioni amministrative - Violazione sanzionata nel solo massimo edittale - Esclusione della possibilità di oblazione con una somma pari al doppio del minimo edittale - Prospettata violazione del principio dettato dalla legislazione statale - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro invocato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della questione, sollevata, per violazione dell’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 16 della legge n. 689 del 1981, e concernente l’art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, il quale, nel caso di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere all’oblazione, corrispondendo anche il doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all’art. 26 c.p. Successivamente all’ordinanza di rimessione è infatti entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il cui art. 3 ha sostituito l’invocato art. 117 della Costituzione.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  05/07/1994  n. 30  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  24/11/1981  n. 689  art. 16