Ordinanza 398/2001 (ECLI:IT:COST:2001:398)
Massima numero 26670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Presidenza del consiglio dei ministri - Personale di ruolo - Esclusione dalla procedura di inquadramento verticale, in una qualifica superiore (già previsto per il personale in posizione di comando o di fuori ruolo, dopo un biennio di lodevole esercizio di mansioni superiori) - Prospettato contrasto con i principî di ragionevolezza e parità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Impiego pubblico - Presidenza del consiglio dei ministri - Personale di ruolo - Esclusione dalla procedura di inquadramento verticale, in una qualifica superiore (già previsto per il personale in posizione di comando o di fuori ruolo, dopo un biennio di lodevole esercizio di mansioni superiori) - Prospettato contrasto con i principî di ragionevolezza e parità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che escluderebbe “implicitamente” i dipendenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla facoltà, riconosciuta al personale di qualifiche funzionali e ad esaurimento, in servizio presso la Presidenza medesima alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del 1988, in posizione di comando o fuori ruolo, di chiedere l’inquadramento nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni. Non è infatti configurabile alcuna violazione degli invocati parametri, in quanto la situazione all’esame del giudice rimettente, relativa a dipendente di ruolo, non può essere assimilata a quella dei soggetti beneficiari della norma censurata, avente i caratteri di transitorietà ed eccezionalità, finalizzati alla disciplina di situazioni peculiari e contingenti, e pertanto tale situazione estranea rimane alla 'ratio' della norma stessa.
- V. sentenza n. 431/1997.
A.M.M.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che escluderebbe “implicitamente” i dipendenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla facoltà, riconosciuta al personale di qualifiche funzionali e ad esaurimento, in servizio presso la Presidenza medesima alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del 1988, in posizione di comando o fuori ruolo, di chiedere l’inquadramento nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni. Non è infatti configurabile alcuna violazione degli invocati parametri, in quanto la situazione all’esame del giudice rimettente, relativa a dipendente di ruolo, non può essere assimilata a quella dei soggetti beneficiari della norma censurata, avente i caratteri di transitorietà ed eccezionalità, finalizzati alla disciplina di situazioni peculiari e contingenti, e pertanto tale situazione estranea rimane alla 'ratio' della norma stessa.
- V. sentenza n. 431/1997.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/1988
n. 400
art. 38
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte