Ordinanza 399/2001 (ECLI:IT:COST:2001:399)
Massima numero 26671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (per mutamento della persona fisica del giudice) - Ripetizione dell’esame di testi già escussi - Impossibilità che il giudice valuti la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo istruttorio richiesto - Prospettato contrasto con il principio di non dispersione della prova e della durata ragionevole del processo nonché con il principio di parità di trattamento (rispetto alla disciplina dettata per le dichiarazioni rese in altro procedimento) - Manifesta infondatezza delle questioni.
Processo penale - Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (per mutamento della persona fisica del giudice) - Ripetizione dell’esame di testi già escussi - Impossibilità che il giudice valuti la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo istruttorio richiesto - Prospettato contrasto con il principio di non dispersione della prova e della durata ragionevole del processo nonché con il principio di parità di trattamento (rispetto alla disciplina dettata per le dichiarazioni rese in altro procedimento) - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, del cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, in quanto, in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona diversa da quella davanti alla quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale, impongono, alla luce dell’interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni senza che il giudice possa valutarne la irrilevanza o la manifesta superfluità, trattandosi di prova già assunta dal primo giudice. La rinnovazione della prova non contrasta con gli artt. 25 e 101 Cost., poiché imposta solo nell’ipotesi in cui sia possibile disporre l’esame e la parte ne abbia fatto espressa richiesta, mentre la prova medesima potrà comunque essere recuperata, attraverso il meccanismo della lettura, qualora il nuovo esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità o per mancata richiesta delle parti; né si configura l’irragionevole disparità di trattamento riguardo all’ammissione della prova, lamentata in relazione all’art. 238, stesso codice, in quanto tale disciplina deve essere mantenuta distinta da quella sulle modalità di assunzione dei mezzi di prova, che prescrive, secondo l’impugnato art. 511, comma 2, la lettura di verbali di dichiarazioni solo dopo l’esame del dichiarante, ma non priva il giudice del potere di delibazione in ordine all’ammissione delle prove, cosicché quest’ultimo, ove abbia ammesso la prova richiesta perché non manifestamente superflua o irrilevante, è poi tenuto ad assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge. Infine, in relazione al principio della ragionevole durata del processo, l’attuazione positiva della tutela di diritti e interessi costituzionalmente garantiti, rilevanti nel processo penale, è frutto, nella specie, di scelte assistite da valide giustificazioni, mentre del tutto incongrue sono le considerazioni addotte a sostegno della supposta violazione dell’art. 101 Cost.
- V. sentenza n. 17/1994 e ordinanze n. 204/2001 e n. 32/2001.
A.M.M.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, del cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, in quanto, in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona diversa da quella davanti alla quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale, impongono, alla luce dell’interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni senza che il giudice possa valutarne la irrilevanza o la manifesta superfluità, trattandosi di prova già assunta dal primo giudice. La rinnovazione della prova non contrasta con gli artt. 25 e 101 Cost., poiché imposta solo nell’ipotesi in cui sia possibile disporre l’esame e la parte ne abbia fatto espressa richiesta, mentre la prova medesima potrà comunque essere recuperata, attraverso il meccanismo della lettura, qualora il nuovo esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità o per mancata richiesta delle parti; né si configura l’irragionevole disparità di trattamento riguardo all’ammissione della prova, lamentata in relazione all’art. 238, stesso codice, in quanto tale disciplina deve essere mantenuta distinta da quella sulle modalità di assunzione dei mezzi di prova, che prescrive, secondo l’impugnato art. 511, comma 2, la lettura di verbali di dichiarazioni solo dopo l’esame del dichiarante, ma non priva il giudice del potere di delibazione in ordine all’ammissione delle prove, cosicché quest’ultimo, ove abbia ammesso la prova richiesta perché non manifestamente superflua o irrilevante, è poi tenuto ad assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge. Infine, in relazione al principio della ragionevole durata del processo, l’attuazione positiva della tutela di diritti e interessi costituzionalmente garantiti, rilevanti nel processo penale, è frutto, nella specie, di scelte assistite da valide giustificazioni, mentre del tutto incongrue sono le considerazioni addotte a sostegno della supposta violazione dell’art. 101 Cost.
- V. sentenza n. 17/1994 e ordinanze n. 204/2001 e n. 32/2001.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 511
co. 2
codice di procedura penale
n. 0
art. 525
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte