Ordinanza 400/2001 (ECLI:IT:COST:2001:400)
Massima numero 26672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta - Rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare - Inapplicabilità, in esito al dibattimento, della riduzione di pena (ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen.), quando il giudice ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta di ammissione al rito - Prospettata, irragionevole, limitazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta - Rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare - Inapplicabilità, in esito al dibattimento, della riduzione di pena (ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen.), quando il giudice ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta di ammissione al rito - Prospettata, irragionevole, limitazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata i riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 27 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che in esito al dibattimento di primo grado il giudice, ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare della richiesta di giudizio abbreviato 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., motivato dalla non necessità dell’integrazione probatoria, possa applicare la riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen.
A.M.M.
Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata i riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 27 e 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che in esito al dibattimento di primo grado il giudice, ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare della richiesta di giudizio abbreviato 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., motivato dalla non necessità dell’integrazione probatoria, possa applicare la riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 438
co.
legge
16/12/1999
n. 479
art. 27
co.
codice di procedura penale
n.
art. 442
co.
legge
16/12/1999
n. 479
art. 30
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte