Ordinanza 401/2001 (ECLI:IT:COST:2001:401)
Massima numero 26673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Riscossione di entrate pubbliche - Canoni per la concessione in uso di beni demaniali - Riscossione coattiva - Rinvio alla procedura prevista per la riscossione esattoriale (delle imposte dirette) - Improponibilità dell’opposizione all’esecuzione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria - Prospettata, irragionevole, limitazione della tutela giurisdizionale del debitore - Carenza di motivazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme censurate, nonostante la intervenuta abrogazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Riscossione di entrate pubbliche - Canoni per la concessione in uso di beni demaniali - Riscossione coattiva - Rinvio alla procedura prevista per la riscossione esattoriale (delle imposte dirette) - Improponibilità dell’opposizione all’esecuzione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria - Prospettata, irragionevole, limitazione della tutela giurisdizionale del debitore - Carenza di motivazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme censurate, nonostante la intervenuta abrogazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate, per la disciplina della riscossione coattiva dei canoni per l’utilizzazione dei beni del demanio pubblico, rinviano alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973, ed in particolare agli artt. 53 e 54 di detto decreto, che non consentono al debitore di proporre opposizione all’esecuzione. Infatti, essendo state abrogate le norme censurate in epoca anteriore alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla perdurante applicabilità delle stesse alla fattispecie sottoposta al suo esame.
- Sulla abrogazione di norme di rinvio, v. sentenze n. 26/1998 e n. 239/1997, e ordinanza n. 359/1997.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate, per la disciplina della riscossione coattiva dei canoni per l’utilizzazione dei beni del demanio pubblico, rinviano alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973, ed in particolare agli artt. 53 e 54 di detto decreto, che non consentono al debitore di proporre opposizione all’esecuzione. Infatti, essendo state abrogate le norme censurate in epoca anteriore alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla perdurante applicabilità delle stesse alla fattispecie sottoposta al suo esame.
- Sulla abrogazione di norme di rinvio, v. sentenze n. 26/1998 e n. 239/1997, e ordinanza n. 359/1997.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
28/01/1988
n. 43
art. 63
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
28/01/1988
n. 43
art. 63
co. 4
decreto del Presidente della Repubblica
28/01/1988
n. 43
art. 69
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte