Ordinanza 402/2001 (ECLI:IT:COST:2001:402)
Massima numero 26674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 11/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Sospensione condizionale della pena - Preclusione alla concessione del beneficio allorché, per effetto di 'abolitio criminis', la pena residua rientri nei limiti segnati dall’art. 163 cod. pen. - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il canone della ragionevolezza, con il diritto di difesa e con la finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Sospensione condizionale della pena - Preclusione alla concessione del beneficio allorché, per effetto di 'abolitio criminis', la pena residua rientri nei limiti segnati dall’art. 163 cod. pen. - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il canone della ragionevolezza, con il diritto di difesa e con la finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza e perché sollevata contraddittoriamente, sulla premessa di una interpretazione non condivisa dal rimettente, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc. pen., denunciato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione, che ne sia stato richiesto, di concedere la sospensione condizionale della pena, allorché, per effetto di 'abolitio criminis', la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall’art. 163 cod. pen.
A.M.M.
Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza e perché sollevata contraddittoriamente, sulla premessa di una interpretazione non condivisa dal rimettente, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc. pen., denunciato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione, che ne sia stato richiesto, di concedere la sospensione condizionale della pena, allorché, per effetto di 'abolitio criminis', la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall’art. 163 cod. pen.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 673
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte