Sentenza 405/2001 (ECLI:IT:COST:2001:405)
Massima numero 26677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 14/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:  26678  26679


Titolo
Lavoro (rapporto di) - Trattamento di maternità - Diritto alla indennità di maternità in caso di licenziamento della lavoratrice nel periodo di interdizione dal lavoro - Irragionevole esclusione in violazione del principio di protezione della maternità - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi di licenziamento prevista dall’art. 2, lettera a), della medesima legge, in quanto tale norma, in contrasto con il principio della speciale protezione della maternità sancito dagli artt. 31 e 37 della Costituzione, irragionevolmente esclude il diritto all’indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è dato rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerperio.

- In tema di tutela delle lavoratrici madri, v. sentenze, richiamate, n. 361/2000, n. 310/1999, n. 423/1995, n. 132/1991.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/1971  n. 1204  art. 17  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte