Sentenza 405/2001 (ECLI:IT:COST:2001:405)
Massima numero 26677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 14/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Titolo
Lavoro (rapporto di) - Trattamento di maternità - Diritto alla indennità di maternità in caso di licenziamento della lavoratrice nel periodo di interdizione dal lavoro - Irragionevole esclusione in violazione del principio di protezione della maternità - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Lavoro (rapporto di) - Trattamento di maternità - Diritto alla indennità di maternità in caso di licenziamento della lavoratrice nel periodo di interdizione dal lavoro - Irragionevole esclusione in violazione del principio di protezione della maternità - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi di licenziamento prevista dall’art. 2, lettera a), della medesima legge, in quanto tale norma, in contrasto con il principio della speciale protezione della maternità sancito dagli artt. 31 e 37 della Costituzione, irragionevolmente esclude il diritto all’indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è dato rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerperio.
- In tema di tutela delle lavoratrici madri, v. sentenze, richiamate, n. 361/2000, n. 310/1999, n. 423/1995, n. 132/1991.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi di licenziamento prevista dall’art. 2, lettera a), della medesima legge, in quanto tale norma, in contrasto con il principio della speciale protezione della maternità sancito dagli artt. 31 e 37 della Costituzione, irragionevolmente esclude il diritto all’indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è dato rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerperio.
- In tema di tutela delle lavoratrici madri, v. sentenze, richiamate, n. 361/2000, n. 310/1999, n. 423/1995, n. 132/1991.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1971
n. 1204
art. 17
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte