Sentenza 406/2001 (ECLI:IT:COST:2001:406)
Massima numero 26680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 14/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Medici - Formazione specifica in medicina generale - Disposizioni per l’attuazione di direttiva comunitaria - Diplomi e corsi di formazione, obiettivi didattici, metodologie di insegnamento ed altro - Ricorso della provincia autonoma di trento - Prospettata lesione del principio di leale collaborazione e delle prerogative costituzionali della ricorrente - Carattere cedevole delle norme statali impugnate, rispetto alle norme che la provincia potrà emanare nei limiti della propria competenza - Non fondatezza delle questioni.
Sanità pubblica - Medici - Formazione specifica in medicina generale - Disposizioni per l’attuazione di direttiva comunitaria - Diplomi e corsi di formazione, obiettivi didattici, metodologie di insegnamento ed altro - Ricorso della provincia autonoma di trento - Prospettata lesione del principio di leale collaborazione e delle prerogative costituzionali della ricorrente - Carattere cedevole delle norme statali impugnate, rispetto alle norme che la provincia potrà emanare nei limiti della propria competenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Poiché il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ha finalità attuative, in conformità della direttiva comunitaria, allo scopo di assicurare la formazione specifica in medicina generale per l’esercizio della relativa attività nell’ambito del servizio sanitario nazionale e dal momento che in tale materia sussiste la competenza delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige, deve ritenersi - secondo l’interpretazione costituzionalmente compatibile delle norme impugnate dello stesso decreto n. 368 - che esse siano cedevoli con carattere suppletivo, rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali. Di conseguenza, dal momento che nessuna lesione si è prodotta nella sfera di competenza della stessa Provincia, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sollevate, in riferimento all’art. 8, numeri 1 e 29; all’art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; agli artt. 2 e 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento.
- Cfr. in materia per la Provincia di Bolzano, la sentenza (richiamata) n. 316/1993.
- Per l’applicazione, in via suppletiva, delle disposizioni di leggi statali anche nelle materie di competenza esclusiva delle Province, v. sentenza n. 349/1991 (richiamata).
Poiché il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ha finalità attuative, in conformità della direttiva comunitaria, allo scopo di assicurare la formazione specifica in medicina generale per l’esercizio della relativa attività nell’ambito del servizio sanitario nazionale e dal momento che in tale materia sussiste la competenza delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige, deve ritenersi - secondo l’interpretazione costituzionalmente compatibile delle norme impugnate dello stesso decreto n. 368 - che esse siano cedevoli con carattere suppletivo, rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali. Di conseguenza, dal momento che nessuna lesione si è prodotta nella sfera di competenza della stessa Provincia, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sollevate, in riferimento all’art. 8, numeri 1 e 29; all’art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; agli artt. 2 e 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento.
- Cfr. in materia per la Provincia di Bolzano, la sentenza (richiamata) n. 316/1993.
- Per l’applicazione, in via suppletiva, delle disposizioni di leggi statali anche nelle materie di competenza esclusiva delle Province, v. sentenza n. 349/1991 (richiamata).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
17/08/1999
n. 368
art. 24
co. 2
decreto legislativo
17/08/1999
n. 368
art. 25
co. 2
decreto legislativo
17/08/1999
n. 368
art. 25
co. 3
decreto legislativo
17/08/1999
n. 368
art. 25
co. 4
decreto legislativo
17/08/1999
n. 368
art. 25
co. 5
decreto legislativo
17/08/1999
n. 368
art. 26
co. 1
decreto legislativo
17/08/1999
n. 368
art. 26
co. 2
decreto legislativo
17/08/1999
n. 368
art. 26
co. 3
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art.
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 689
art.
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3