Ordinanza 407/2001 (ECLI:IT:COST:2001:407)
Massima numero 26681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 14/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Prima udienza di comparizione - Rinvio - Obbligo di comunicare alle parti la nuova data di comparizione - Omessa previsione - Prospettato contrasto con il diritto di difesa - Erronea indicazione di norma inapplicabile nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza, trattandosi di questione erroneamente sollevata con riferimento ad una norma inapplicabile nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice di procedura civile, denunziato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il cancelliere comunichi alle parti la data della prima udienza di comparizione, quando questa sia diversa dalla data indicata nell’atto di citazione.


A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 168  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte