Ordinanza 408/2001 (ECLI:IT:COST:2001:408)
Massima numero 26682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 14/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
26683
Titolo
Processo penale - Indagini preliminari - Archiviazione - Mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Fissazione di apposita udienza in camera di consiglio - Prospettata violazione dei principî di buon andamento, di soggezione del giudice solo alla legge, della ragionevole durata del processo, nonché disparità di trattamento rispetto alla procedura della proroga delle indagini preliminari e irragionevole equiparazione di tipologie di reati diverse tra loro - Manifesta infondatezza delle questioni.
Processo penale - Indagini preliminari - Archiviazione - Mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Fissazione di apposita udienza in camera di consiglio - Prospettata violazione dei principî di buon andamento, di soggezione del giudice solo alla legge, della ragionevole durata del processo, nonché disparità di trattamento rispetto alla procedura della proroga delle indagini preliminari e irragionevole equiparazione di tipologie di reati diverse tra loro - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, fondando i dubbi di costituzionalità sull’assunto generale della superfluità della prevista fissazione di un’apposita udienza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui il giudice dissenta dalla richiesta di archiviazione, con conseguente, intollerabile aggravio nell’organizzazione degli uffici giudiziari e dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti. Tale premessa, appare tuttavia centrata sulle conseguenze di mero fatto che la norma è in grado di generare sul piano dell’organizzazione del lavoro, cosicché, in relazione ad esse si rivelano manifestamente insussistenti le violazioni dell’art. 97, Cost., in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è del tutto estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale; dell’art. 101, Cost., in quanto il principio di soggezione del giudice solo alla legge non è eluso, bensì pienamente espresso dal meccanismo procedurale di cui trattasi; dell’art. 111, Cost., perché il principio della ragionevole durata del processo appare dedotto in dipendenza della peculiare situazione dell’ufficio giudiziario all’interno del quale il rimettente è chiamato ad operare. Priva di consistenza è, altresì, la denuncia di violazione dell’art. 3 Cost., in relazione alla disciplina, assunta quale 'tertium comparationis', della richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzate dal pubblico ministero, di cui all’art. 406, stesso codice, stante non solo la palese eterogeneità dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto la mancanza di quelle “divergenze” sulle quali il rimettente fonda le proprie doglianze. Quest’ultimo parametro non è violato neanche sotto il profilo della lamentata, mancata differenziazione del meccanismo di archiviazione in rapporto alla maggiore o minore gravità dei reati, ed in particolare di quelli di cui all’art. 550, nei quali il pubblico ministero esercita l’azione mediante citazione a giudizio, dal momento che, non sussistendo alcun vincolo in tal senso per il legislatore, non può in alcun modo ritenersi superata la soglia della ragionevolezza intrinseca del sistema censurato, che assicura un adeguato spazio al contraddittorio camerale. Infine, risulta privo di pertinente motivazione sulla rilevanza, il riferimento alla violazione dell’art. 76 Cost.
- V. ordinanze nn. 204/2001 e 490/2000.
A.M.M.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, fondando i dubbi di costituzionalità sull’assunto generale della superfluità della prevista fissazione di un’apposita udienza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui il giudice dissenta dalla richiesta di archiviazione, con conseguente, intollerabile aggravio nell’organizzazione degli uffici giudiziari e dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti. Tale premessa, appare tuttavia centrata sulle conseguenze di mero fatto che la norma è in grado di generare sul piano dell’organizzazione del lavoro, cosicché, in relazione ad esse si rivelano manifestamente insussistenti le violazioni dell’art. 97, Cost., in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è del tutto estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale; dell’art. 101, Cost., in quanto il principio di soggezione del giudice solo alla legge non è eluso, bensì pienamente espresso dal meccanismo procedurale di cui trattasi; dell’art. 111, Cost., perché il principio della ragionevole durata del processo appare dedotto in dipendenza della peculiare situazione dell’ufficio giudiziario all’interno del quale il rimettente è chiamato ad operare. Priva di consistenza è, altresì, la denuncia di violazione dell’art. 3 Cost., in relazione alla disciplina, assunta quale 'tertium comparationis', della richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzate dal pubblico ministero, di cui all’art. 406, stesso codice, stante non solo la palese eterogeneità dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto la mancanza di quelle “divergenze” sulle quali il rimettente fonda le proprie doglianze. Quest’ultimo parametro non è violato neanche sotto il profilo della lamentata, mancata differenziazione del meccanismo di archiviazione in rapporto alla maggiore o minore gravità dei reati, ed in particolare di quelli di cui all’art. 550, nei quali il pubblico ministero esercita l’azione mediante citazione a giudizio, dal momento che, non sussistendo alcun vincolo in tal senso per il legislatore, non può in alcun modo ritenersi superata la soglia della ragionevolezza intrinseca del sistema censurato, che assicura un adeguato spazio al contraddittorio camerale. Infine, risulta privo di pertinente motivazione sulla rilevanza, il riferimento alla violazione dell’art. 76 Cost.
- V. ordinanze nn. 204/2001 e 490/2000.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 409
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte