Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetti - Possibile decorrenza a un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (nel caso di specie: efficacia della pronuncia della Corte costituzionale sulla disciplina attributiva del cognome dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, relativamente alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta). (Classif. 204003).
Il cognome, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo. Pertanto, poiché tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime con la presente sentenza - gli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono la prevalenza del cognome paterno nell'assegnazione di quello del figlio - riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, ciò comporta che la medesima sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.